Il decreto legislativo n. 33/2013 come modificato dall’art. 6 del d.lgs. n. 97/2016 garantisce il diritto di accesso ai documenti, ai dati e alle informazioni delle pubbliche amministrazioni.
Sono previsti due diversi diritti di accesso: l'accesso civico semplice e l'accesso civico generalizzato (FOIA).
Accesso civico semplice
L'accesso civico semplice è disciplinato dall’art. 5, comma 1 avente ad oggetto “documenti, informazioni e dati” oggetto di pubblicazione obbligatoria che l’amministrazione abbia omesso di pubblicare, ed esercitabile da “chiunque”, a prescindere da un particolare requisito di qualificazione; esso consente a qualunque soggetto interessato di chiedere la pubblicazione di informazioni, documenti e dati sui siti istituzionali.
► Scarica il modulo di richiesta di accesso civico semplice.
La richiesta va presentata al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza della Ministero della cultura all'indirizzo e-mail accessocivico@cultura.gov.it
Accesso civico generalizzato
L'accesso civico generalizzato è disciplinato dall’art. 5, comma 2, avente ad oggetto dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni “ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione” ai sensi del d.lgs. n. 33 del 2013; anche in questo caso, la legittimazione è riconosciuta a “chiunque”, a prescindere da un particolare requisito di qualificazione; con il diritto di accesso generalizzato, in un’ottica completamente diversa rispetto a quella che ispira la legge n. 241 del 1990, l’ordinamento vuole favorire “forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche” e “promuovere la partecipazione al dibattito pubblico”.
► Scarica il modulo di richiesta di accesso civico generalizzato.
La richiesta va presentata al Ministero della Cultura - Archivio di Stato di Taranto as-ta@cultura.gov.it oppure, in alternativa, a accessocivico@cultura.gov.it o all’Ufficio relazioni con il pubblico urp@cultura.gov.it.
Riesame
Ai sensi dell’art. 5, comma 7, del decreto legislativo n. 33/2013, nei casi di diniego totale o parziale dell’accesso o di mancata risposta entro il termine, il richiedente può presentare richiesta di riesame al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza utilizzano il seguente modulo. Il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza decide con provvedimento motivato entro il termine di venti giorni.
Avverso la decisione dell'Amministrazione competente o, in caso di richiesta di riesame, avverso quella del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, il richiedente può proporre ricorso al TAR ai sensi dell'art. 116 del codice del processo amministrativo di cui al D.lgs. n. 104/2010.
Registro degli accessi
Il registro degli accessi è l'elenco delle richieste di accesso ricevute per tutte le tipologie previste dalla norma e il relativo esito.
É possibile scaricare il registro degli accessi al seguente link.